Cartelle Esattoriali in arrivo: previsti controlli a tappeto per tutti | Puoi chiedere l’annullamento solo con questo documento
Non tutti sanno che quando arriva una cartella esattoriale possono non pagare e chiederne l’annullamento. Ecco la legge e la procedura giusta.
A fine anno puntualmente chiudiamo i conti in sospeso, facciamo bilanci e sistemiamo documenti e carte per iniziare un nuovo anno da zero.
Questo può accadere anche per quanto riguarda uffici e enti, come l’Agenzia delle Entrate. Che ciclicamente per chiudere i contenziosi invia cartelle esattoriali ai contribuenti dopo gli opportuni controlli.
Così accade in questo periodo di controlli a tappeto, dove una pioggia di cartelle esattoriali si sta abbattendo su milioni di cittadini che sono tenuti a pagare entro i termini. O no?
Non tutti sanno che non è sempre così. Lo sapevi che puoi rifiutarti di pagare e far annullare la richiesta di pagamento? Ed è tutto legale; andiamo a vedere cosa devi fare.
Cartelle esattoriali: non sempre devi pagare
Esiste un mezzo a cui i cittadini possono ricorrere per rifiutarsi di pagare le cartelle esattoriali e farle annullare. Ovviamente non riguarda solo queste ma anche qualunque altro atto. Questo mezzo si chiama autotutela. Il sito giustiziaamministrativa spiega che ne esistono di tre tipi: la sanzionatoria, esecutoria e decisoria. Ed è a quest’ultima che facciamo riferimento: “Consiste nel potere di riesaminare i propri atti e/o gli effetti prodotti dai medesimi, sul piano della legittimità e/o dell’opportunità, al fine di confermarli, modificarli, revocarli od
annullarli”.
Come detto si tratta quindi di un mezzo del tutto legale; difatti a disciplinarlo è l’articolo 2 quater del decreto legge 564 del 1994, convertito in legge 656 del 1994. Ma quali soni i casi previsti?
Come chiedere l’annullamento
Lo stesso sito dell’Agenzia delle Entrate illustra i casi più frequenti secondo cui è possibile avvalersi dell’esercizio dell’autotutela, ovvero: “errore di persona, evidente errore logico o di calcolo, errore sul presupposto dell’imposta, doppia imposizione, mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti, mancanza di documentazione successivamente presentata (non oltre i termini di decadenza), sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati”.
Chi pensa di rientrare in una di queste eventualità può agire in autonomia presentando una domanda in carta semplice da inviare a mezzo raccomandata A/R o PEC all’ente che ha fatto richiesta di pagamento. In questo caso l’Agenzia delle entrate specifica che l’istanza deve essere presentata mediante PEC: “Alla Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del richiedente” e deve essere “firmata digitalmente dal soggetto che la presenta” o in alternativa “deve contenere firma autografa e copia del documento di identità di quest’ultimo”. Oltre ovviamente all’indicazione dei motivi della richiesta.